
L’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori è un assegno concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps.
La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Per l’anno 2015 l’importo è pari in misura intera a euro 141,30 mensili.
Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:
1) i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
2) i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.
3) nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2015 l’ISEE è pari a 8.555,99 euro
Spetta in presenza di:
1) nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
2) risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno.
Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore I.S.E.E., oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune, presso l’Ufficio politiche sociali, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto.
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) in corso di validità.
Nessuno