I proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nel peep, gia concesse in diritto di proprietà, possono richiedere la sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della L. 865/171 con quelle di cui al DPR 380/2001 per la durata di anni venti meno il tempo trascorso dalla stipula della prima convenzione, rendendo di fatto gli alloggi svincolati da qualsiasi limitazione.
Nel caso non fossero trascorsi i venti anni dalla costituzione del diritto di proprietà, fermo restando la possibilità di sostituire le convenzioni, potranno comunque essere rimossi il prezzo di cessione e del canone di locazione.
Lo stesso possono fare i proprietari di alloggi in regime di edilizia convenzionata, con convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi della L. 10/1977.
MODALITA’ DI CONCLUSIONE
Determina del Dirigente per la definizione dell’indennità
Sottoscrizione della convenzione presso un notaio o il segretario generale del comune.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONSULTAZIONE
Domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune da trasmettere tramite posta ordinaria o posta certificata.
Per la consultazione dello stato della pratica può essere contattato il responsabile del procedimento
Tel. 0565 707259